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In vigore al: 11/09/2012

53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 2681)
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

Art. 10  delibera sentenza

(1) Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.

(2) L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

(3) Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. II limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.

(4) Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.

(5) Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:

  1. le spese relative al personale statale in attività o quiescenza;
  2. i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
  3. le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
  4. le spese riferite ad interventi statali relativi a leggi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
  5. gli interventi statali per la finanza locale.

(6) Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.

(7) Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:

  1. dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
  2. delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.

(8) L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.

(9) Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4/bis.

(10) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta.9)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010 - Provvedimenti statali anticrisi - rimpatrio dall'estero di patrimonio finanziario - riserva allo Stato della relativa imposta straordinaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994 - Determinazione della quota variabile - Erogazioni di anticipazioni annue - Finanziamento del servizio sanitario e determinazione del concorso delle Province autonome - Riserva all'erario di maggiori entrate tributarie
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994 - Esclusione delle Province autonome da qualsiasi finanziamento in materia di edilizia sanitaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993 - Riduzione delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari
9)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;
vedi l' art. 8, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(2) Le disposizioni di cui all' articolo 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall' articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l' esercizio 1996. Le disposizioni di cui all' articolo 10/bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall' articolo 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all' esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all' articolo 10/bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell' articolo 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(4)Le disposizioni di cui al comma 10 dell' articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall' articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l' esercizio 1997.

(6) Per la definizione dell' accordo per la determinazione della quota variabile per l' esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell' imposta sul valore aggiunto di cui all' articolo 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell' articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall' articolo 5 del presente decreto.

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