(1) Tutto il territorio della Provincia di Bolzano, esclusi i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è dichiarato zona di disagiata o disagiatissima sede.
I comuni di fondovalle della valle d'Adige (da Merano a Salorno), della valle d'Isarco (da Vipiteno a Bolzano), della valle Venosta (da Silandro a Merano) e della valle Pusteria (da S. Candido a Bressanone) sono dichiarati zona di disagiata sede ed i comuni del restante territorio provinciale sono dichiarati zona di disagiatissima sede.
(2) Ai medici specialisti ambulatoriali è riconosciuta per ogni ora di effettivo servizio prestato nonché per il tempo di andata e di ritorno dalla e alla sede dell'Azienda di competenza un'indennità di lire 12.500 che, dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo, viene fissata in lire 13.750 se l'ambulatorio è sito in un comune dichiarato zona di disagiata sede, rispettivamente è riconosciuta un'indennità oraria di lire 25.000 se l'ambulatorio è sito in un comune dichiarato zona di disagiatissima sede.
(3) Detta indennità compete anche per il prolungamento di orario di cui all'articolo 14, punto 13, a condizione che queste ore di servizio aggiuntive siano state autorizzate dall'Azienda.
(4) Le indennità di disagiata e di disagiatissima sede non influiscono sull'ammontare di cui all'articolo 15, comma 3, del vigente accordo e non viene presa in considerazione per il calcolo del premio di collaborazione, del premio di operosità e del compenso aggiuntivo.
Dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo con deliberazione della Giunta Provinciale, l'indennità non spetta se la residenza dello specialista coincide con il comune della sede di servizio.
(5) Ai medici specialisti che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni, in rapporto alle ore di incarico, calcolata sulla base di 38 ore settimanali.