(1) Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
01.01.1998 01.01.1999
25.500 26.700
A decorrere dall' 1.1.2000 il compenso forfettario orario è aumentato nella misura corrispondente al tasso d'inflazione nazionale relativo al periodo 1.1.1999 - 31.12.1999.
(2) Gli incrementi orari di anzianità di cui all'articolo 29, comma 2 dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 23.6.1997, n. 2834, vengono mantenuti dai singoli interessati per l'ammontare calcolato alla data del 1.9.1997.
(3) Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 1 e 2, e articolo 25 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.
(4) Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
(5) Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.
(6) Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.
(7) La Provincia attua, di intesa con le Aziende e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.