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In vigore al: 11/09/2012

f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 51)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.

Art. 17 (Aggiornamento professionale - Formazione permanente)

(1) L'aggiornamento professionale-formazione permanente degli specialisti comprende la partecipazione a convegni riguardanti la loro branca specialistica, organizzati dall'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Provincia, dalla Società medica altoatesina di medicina generale, da istituti universitari, da società mediche regionali, nazionali ed europee nonché la frequenza di unità operative ospedaliere e/o universitarie.

(2) Le Amministrazioni delle Aziende per rilasciare il permesso per la partecipazione a queste manifestazioni di aggiornamento applicheranno lo stesso procedimento previsto per i medici ospedalieri dipendenti.

(3) Le spese sostenute dai medici specialisti ambulatoriali per la partecipazione a 32 ore di aggiornamento obbligatorio e quelle sostenute da medici convenzionati con più di 15 ore la settimana per la partecipazione fino a 60 ore d'aggiornamento vengono rimborsate dall'Assessorato alla Sanità, dietro presentazione della seguente documentazione originale:

  • a)  autorizzazione dell' Azienda a partecipare all'aggiornamento;
  • b)  documentazione riguardante le tasse d' iscrizione;
  • c)  documentazione riguardante vitto ed alloggio;
  • d)  documentazione riguardante le spese di viaggio;
  • e)  attestato di partecipazione all' aggiornamento;
  • f)  programma di aggiornamento;
  • g)  fatture relative agli atti dei congressi.

La documentazione viene trasmessa all'Assessorato alla Sanità tramite l'Azienda che ha rilasciato il permesso per la partecipazione alla manifestazione di aggiornamento. L'Azienda attesta la regolarità della documentazione, che deve pervenire al succitato Assessorato entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto aggiornamento, altrimenti le spese sostenute non vengono rimborsate.
Il rimborso delle spese è attuato secondo i criteri previsti per i medici ospedalieri dipendenti e non può superare l'importo di lire 2.500.000 ,- per medico e per anno.

(4) Alla fine dell'anno il singolo medico specialista deve dar prova all'Azienda competente d'aver assolto all'aggiornamento contrattuale previsto.

(5) L'aggiornamento professionale dei medici specialisti ambulatoriali comprende anche l'uso di videocassette che possono essere acquistate dalla provincia. Le cassette vengono date in prestito agli interessati.

(6) L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

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