(1) Gli specialisti ambulatoriali sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per 3 mesi dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9; - b) Diffida:
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo. La diffida comporta la sospensione per un anno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9; - c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per recidiva o per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 8 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a un anno; - d) Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.
(3) L'Azienda deve contestare per iscritto a mezzo Raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.
(4) Il Direttore generale, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato zonale che deve esprimersi entro 40 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.
(5) Il collegio è composto da tre arbitri:
Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico deferito, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell'Azienda interessata.
Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.
(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dall'Azienda, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.
Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.
Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico deferito viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 10 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.
Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.
(7) Il Collegio arbitrale comunica all'Azienda entro 10 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato.
(8) Il provvedimento deve essere adottato dall'Azienda in conformità alle proposte del collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici, al Presidente del Comitato zonale ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.
(9) I termini previsti dal presente articolo sono ordinatori.
(10) Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.