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In vigore al: 11/09/2012

j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 32921)
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 settembre 1999, n. 41.

Art. 7 (Offerta dei posti)

(1) I posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla loro posizione in graduatoria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(2) L'offerta dovrà essere accettata per iscritto entro e non oltre 5 giorni a decorrere dal ricevimento della stessa; in caso contrario subentrano le disposizioni di cui alla cfr. 4.1.

(3) Di regola l'aspirante viene sottoposto ad un colloquio di assunzione condotto dal direttore del servizio competente. L'esito del colloquio, se è negativo, dev'essere motivato. L'aspirante respinto ha comunque la possiblità di chiedere una motivazione scritta. Egli viene mantenuto in graduatoria per altri impieghi.

(4) Coloro che accettano l'offerta e superano l'eventuale colloquio di assunzione, saranno invitati, limitatamente ai posti da coprire, a presentare, entro il termine stabilito, la documentazione utile all'assunzione in Provincia, nonché ad assumere il servizio alla data convenuta.

(5) Nei casi in cui si prevedano alternativamente più titoli di studio (professionali) per l'accesso ad un profilo professionale e particolari circostanze richiedano l'assunzione di una persona in possesso di un particolare titolo di studio (professionale) fra quelli previsti, alla copertura del posto possono concorrere in ordine di graduatoria unicamente coloro che siano in possesso del titolo di studio (professionale) specificatamente richiesto.

(6) Agli aspiranti già titolari di posti provinciali si offrono solamente i posti nei profili professionali ascritti a qualifiche funzionali superiori rispetto alla qualifica funzionale di appartenenza.

(7) L'offerta di posti a candidati, già appartenenti all'amministrazione provinciale, che per effetto delle disposizioni sulla mobilità orizzontale oppure verticale sono iscritti nelle graduatorie predisposte anche ai fini dell'espletamento del reclutamento mediante prove selettive, è soggetta al superamento delle corrispondenti prove selettive.

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