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In vigore al: 11/09/2012

j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 32921)
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 settembre 1999, n. 41.

Art. 5 (Domande)

(1) Per essere assunti nell'amministrazione provinciale si deve aver compiuti il 18mo anno di età.

(2) Le domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie vanno redatte secondo il fac-simile allegato e risultano essere presentate entro il termine prestabilito:

  • a)  nel caso che vengano presentate presso l' Ufficio assunzioni personale entro le ore 12 del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;
  • b)  nel caso che vengano spedite con lettere raccomandata entro le predette date. Al riguardo è determinante il timbro a data dell' ufficio postale accettante.

(3) Gli aspiranti sono invitati ad informarsi già in sede di presentazione della domanda sulle diverse possibilità di impiego e di decidere pertanto,

  • a)  i profili professionali (mass. 3) più appropriati;
  • b)  i comuni (mass. 3) dove intendono svolgere la loro attività;
  • c)  il rapporto di servizio che interessa (a tempo pieno oppure a tempo parziale);
  • d)  se quale bidello/a sono disponibili a lavorare di giorno e/o di sera in occasione delle cosiddette attività extrascolastiche.

Le indicazioni fatte vengono prese in considerazione nel rispetto delle limitazioni sopra esposte. La scelta presa è revocabile e può essere modificata a ciascuna scadenza utile alla presentazione delle domande.

(4) La richiesta di assunzione a tempo determinato è nel contempo considerata quale richiesta di partecipazione al concorso, nel caso che per un profilo professionale sia stato indetto il reclutamento di personale mediante prove selettive.

(5) I titoli di studio e/o professionali vanno presentati preferibilmente in copia semplice. Lo stesso dicasi per il libretto di lavoro oppure il certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro a dimostrazione dell'esperienza professionale. Per il resto l'aspirante segue le indicazioni contenute nel facsimile di domanda.

(6) Le domande decadono nel caso che non vengano confermate entro il biennio dall'approvazione della graduatoria nella quale l'aspirante è stato iscritto per effetto della domanda presentata. La conferma della domanda deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla cfr. 5.2. Non decadono le domande degli aspiranti che entro il citato biennio siano stati assunti in servizio presso l'amministrazione provinciale.

(7) In sede di conferma della domanda l'aspirante dovrà aggiornare la sua posizione relativamente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

(8) Le domande ed i documenti allegati alla stessa, in caso di cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie, non vengono restituite. Vengono tenute a disposizione dell'interessato per un biennio a decorrere dalla cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie e saranno quindi eliminate.

(9) Coloro che, sulla base di indicazioni mendaci oppure documenti falsi, riescano ad aquisire l'inclusione nelle graduatorie oppure coloro che riescano ad ottenere addirittura degli incarichi subiscono l'annullamento degli incarichi stessi, la cancellazione permanente da tutte le graduatorie e le conseguenze penali previste.

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