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In vigore al: 11/09/2012

j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 32921)
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 settembre 1999, n. 41.

Art. 3 (Gestione e amministrazione delle graduatorie)

(1) Le graduatorie si formano sulla base della valutazione dei titoli di studio e/o professionali. I criteri di valutazione vengono riportati in allegato.

(2) La valutazione dell'esperienza professionale avviene due volte all'anno. L'esperienza professionale maturata entro il 31 dicembre di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° marzo dell'anno successivo; quella maturata entro il 30 giugno di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° novembre dell'anno corrente.

(3) In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

(4) Il personale in servizio nell'anno che termina alla data di scadenza utile per l'iscrizione in graduatoria, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. Tale titolo di precedenza spetta anche al personale assunto per chiamata diretta sulla base della vigente normativa, purché in possesso di un'anzianità di servizio di complessivamente almeno un anno.

(5) Gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel reclutamento di personale mediante prove selettive, non possono essere superati nella graduatoria del relativo profilo professionale da aspiranti non ancora esaminati.

(6) 15 giorni prima della pubblicazione delle graduatorie definitive si pubblicano le graduatorie provvisorie presso la sede della ripartizione del personale, palazzo provinciale VIII, Bolzano, via Renon, 13. Pertanto gli aspiranti interessati hanno la possibilità di segnalare eventuali errori entro il periodo di pubblicazione. Le graduatorie definitive sono approvate con decreto del direttore delle ripartizione del personale, vengono pubblicate presso la sede della predetta ripartizione e depositate presso l'ufficio assunzioni personale. Sono applicate a decorrere dal 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre di ciascun anno.

(7) Nello spirito di un rapporto costruttivo di collaborazione tra amministrazione e cittadino, l'aspirante è invitato a segnalare eventuali errori riscontrati nelle graduatorie provvisorie entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni. Rimane comunque aperta la possibilità di presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse ( L.P. n. 17/93).

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