Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 7 settembre 1999, n. 41.
(1) Presso l'amministrazione pubblica i posti vacanti si coprono in linea di massima mediante concorsi. Il vantaggio derivante dall'assunzione presso l'amministrazione pubblica consiste di norma nell'incarico definitivo e quindi non limitato nel tempo.
(2) D'altra parte l'amministrazione non può fare a meno dell'assunzione temporanea di personale:
b) per coprire i posti vacanti per i quali per impellenti necessità di servizio non può essere attesa la conclusione del concorso. Comunque anche in tale caso l'amministrazione è tenuta ad attenersi a regole trasparenti ed oggettive, provvedendo all'assunzione di personale nel rispetto di apposite graduatorie.