(1) Fatti salvi i principi di cui all'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.
Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola, di associazionismo medico e/o di cooperativa, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
A) Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi
Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano, Tires e Vadena, in attesa dell'assunzione del servizio di continuità assistenziale da parte di una cooperativa costituita da medici di medicina generale e non, l'Azienda U.S.L. continua a garantire il servizio di continuità assistenziale ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, applicando i seguenti compensi per ogni ora di attività svolta:

L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale e che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici devono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
Il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/1991. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'articolo 44, punto c, 2° alinea.
Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di lire 3.500, con decorrenza 1° gennaio 1995. L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
Con decorrenza 1.7.96 su tutti i compensi di cui all'articolo 58 comma 1 del D.P.R. n. 484/1996 e sull'indennità di bilinguismo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
Inoltre l'Azienda con decorrenza 1.7.96 versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale, comma 1, e compenso aggiuntivo, comma 4, dell'articolo 58 del D.P.R. n. 484/1996, affinché questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo nazionale di cui al D.P.R. n. 484/1996 provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
Le modalità di accesso, l'organizzazione ed il budget annuo per l'espletamento di tale servizio mediante cooperativa medica, saranno concordate tra la Giunta provinciale e le OO.SS firmatarie del presente accordo.
B) Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali
Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale e non sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
- 1. continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
- a) da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
- b) a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;
Il compenso spettante ammonta a:
lire 120.000 omnicomprensivi per notte per medico, se il medico per propria scelta
svolge singolarmente il servizio;
lire 190.000 omnicomprensivi per notte per medico, se per motivi contingenti
nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità
assistenziale in forma del turno.
Se il servizio viene svolto a turno: lire 220.000 omnicomprensivi (2 medici);
lire 260.000 omnicomprensivi (3 medici);
lire 300.000 omnicomprensivi (4 medici);
lire 340.000 omnicomprensivi (5 medici) per notte.
Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
Per il periodo 1° gennaio 1995 fino al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo gli importi già liquidati ai medici di medicina generale per il servizio di guardia medica notturna verranno conguagliati a lire 100.000 per medico per notte.
Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna egli intende esplicare.
Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda U.S.L. di appartenenza il riassunto dei turni di continuità Assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.
Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2° mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.
(2) Continuità assistenziale festiva e prefestiva:
In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa.
Il compenso orario omnicomprensivo spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a lire 23.809.
Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
Per il periodo 1° gennaio 1995 fino al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo gli importi già liquidati ai medici di medicina generale per il servizio di guardia medica festiva e prefestiva verranno conguagliati a lire 19.000 all'ora per medico.
Con decorrenza 1° luglio 1996 sui compensi di cui ai punti 1 e 2 della lettera B), del presente articolo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
Le Aziende provvederanno alla pubblicazione dei nominativi dei medici di turno nei quotidiani principali.