In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

  • 1.  Di approvare l' allegato accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale che forma parte integrante della presente deliberazione.
  • 2.  La spesa complessiva per la stipula del presente accordo, stimata in lire 23 miliardi, trova copertura come segue: lire 6 miliardi sul capitolo 52110, bilancio provinciale 1996, già impegnati con propria deliberazione n. 4452 del 23.9.1996 e lire 17 miliardi nello stanziamento indicato all' articolo 13, comma 2, della legge finanziaria collegata all'assestamento del bilancio di previsione 1997, attualmente all'esame del Governo.
  • 3.  Il relativo impegno contabile verrà effettuato con successivi provvedimenti dopo l' entrata in vigore della legge finanziaria citata in premessa.

Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28 comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, il rapporto autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti di:

  • a)  assistenza primaria di medicina generale;
  • b)  continuità assistenziale;
  • c)  prestazioni ed attività aggiuntive in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.

(2) Il rapporto di assistenza primaria può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142), e successive modifiche ed integrazioni.

2)

riportata al n. V - E/h

Art. 2 (Graduatoria provinciale)

(1) I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti dalla graduatoria per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.

(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

  • a)  iscrizione all' albo professionale;
  • b)  non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • c)  essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 7523), e successive modifiche ed integrazioni;
  • d)  essere in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico a tempo indeterminato disciplinato dall'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 484/96.

(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'Assessorato alla Sanità della provincia, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio dell'anno in corso.

(6) Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

(8) L'amministrazione provinciale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 12, predispone una graduatoria provinciale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

(9) La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(10) La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato ex articolo 12, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione provinciale e comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.

3)

riportato al § 25

Art. 3 (Titoli per la formazione della graduatoria)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

  • a)  diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode ....................................p. 1.00
  • b)  Diploma di laurea conseguita con voti da 105 a 109........................................p. 0.50
  • c)  diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 ........................................p. 0.30
  • d)  specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline
    equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B per
    ciascuna specializzazione o libera docenza ....................................................p. 2.00
  • e)  specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina
    generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e
    successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza....................................................................................................p. 0.50
  • f)  attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale
    26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni .......................p. 12.00
  • g)  attestato di formazione in medicina generale di cui al D.P.G.P.
    20 ottobre 1986, n. 20 ..............................................................................p. 15.00

II - Titoli di servizio:

  • a)  Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'
    articolo 48 della legge 833/1978 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto
    legislativo n. 502/1992 compresa quella svolta in qualità di associato: per
    ciascun mese complessivo ........................................................................p. 0.20
    Il punteggio è elevato a 0.30 per l'attività svolta nell'ambito della provincia
    di Bolzano;
  • b)  attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato
    con il S.S.P. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi
    non inferiori a 5 giorni continuativi. (Le sostituzioni dovute ad attività
    sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni):
    per ciascun mese complessivo..................................................................p. 0.20
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei
    servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica
    e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma
    attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività ..................................p. 0.20
  • d)  attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale
    o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi
    dell'accordo nazionale o provinciale: per ogni mese ragguagliato in 96
    ore di attività ........................................................................................p. 0.05
  • e)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche
    organizzati dalle Regioni, Province o dalle Aziende: per ogni mese
    ragguagliato in 96 ore di attività .............................................................p. 0.20
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore
    superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo
    al settore);
  • f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il
    conseguimento del diploma di laurea in medicina per ciascun mese ...........p. 0.05
  • g)  attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con
    riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni
    consecutivi per ciascun mese complessivo ............................................p. 0.10
  • h)  medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e
    medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico
    fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della
    sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per ciascun mese ....p. 0.05
  • i)  astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo
    di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale
    (fino ad un massimo di p. 050) per ciascun mese ................................. p. 0.20

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48.

(3) I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.

(4) A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.

(5) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

(6) Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, la Provincia, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), riserva:

  • a)  una percentuale dell' 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142);
  • b)  una percentuale del 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
    Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

(7) Il Comitato di cui all'articolo 12 identificherà e quantificherà il punteggio da attribuire ai diplomi di laurea ottenuti in ambito dell'Unione Europea.

2)

riportata al n. V - E/h

Art. 4 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D.L. 14 giungo 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296, dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 224), dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2020/1991, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 1000.
  • b)  eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale;
  • c)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • d)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • e)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

(2) È inoltre, incompatibile il medico che:

  • a)  svolga funzioni fiscali per conto dell' Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operatività;
  • b)  fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge n. 833/1978;
  • d)  intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8, comma 5, D. leg.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • e)  sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142), ed i corsi di specializzazione di cui al D. leg.vo n. 257/1991.

(3) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'articolo 23 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.

(4) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

4)

riportata al n. XIV - A/x'

2)

riportata al n. V - E/h

Art. 5 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, il medico deve essere sospeso dalla attività di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

(2) Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 21.

(3) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.

(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 6 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:

  • a)  per compimento del 70° anno di età da parte del medico di medicina generale, a norma dell' articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  • b)  per provvedimento disciplinare addottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 13;
  • c)  per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
  • d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
  • e)  per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 20;
  • f)  per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente modificato, mediante le procedure previste dall'articolo 13.

(3) Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 11.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo quattro anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dell'Albo professionale.

Art. 7 (Comunicazioni del medico alla Azienda)

(1) Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4.

(2) In ogni caso l'Azienda competente può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato H). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione del presente accordo;

(3) Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera C, della legge n. 730/1983.

Art. 8 (Aggiornamento obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente)

(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, con le società professionali della medicina generale ed i Sindacati medici firmatari del presente accordo emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo.

(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare l'attuazione a organizzazioni o istituzioni professionalmente competenti.

(3) A livello provinciale vengono scelti annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:

  • -  i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
  • -  i bisogni professionali dei medici di medicina generale;
  • -  i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro;

(4) I corsi si svolgono il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie per almeno 32 ore annue. Al termine di ciascun corso viene rilasciato un'attestato relativo alle materie del corso frequentato. I singoli corsi saranno moderati da animatori appositamente formati. Per la loro attività gli animatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.

(5) La Giunta provinciale stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento obbligatorio e facoltativo.

(6) Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'Azienda, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati nè gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento. Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale facoltativo potrà essere previsto, sentita una commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'Assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, un rimborso della quota di partecipazione e di iscrizione relativa a corsi di aggiornamento riguardanti problematiche inerenti alla medicina generale.

(7) Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.

Art. 9 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la Medicina Generale presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 200.000 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex articolo 48 L. 833/1978.

(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di 10 rappresentanti medici, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 150.000 per seduta.

(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il mese successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.

Art. 10 (Rappresentatività sindacale)

(1) A seguito della particolare realtà provinciale conseguente allo Statuto di Autonomia, preso atto del grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, della consistenza relativa delle varie OO.SS. e della dinamica di crescita di nuove OO.SS., si riconosce quale maggiormente rappresentativo, ai fini della contrattazione provinciale, il Comitato Unitario Sindacale Provinciale Medici di Medicina Generale, nel quale si riconoscono e si identificano le varie realtà sindacali provinciali preesistenti e le nuove emergenti. Quanto sopra in deroga alla effettiva consistenza associativa da rilevarsi in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, all'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi ed alla diffusione e consistenza delle strutture organizzative dell'area della Medicina Generale negli ambiti territoriali.

Art. 11 (Comitato consultivo di Azienda)

(1) In ciascuna Azienda, è costituito un comitato composto da:

  • a)  il Direttore Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede;
  • b)  tre membri effettivi e tre supplenti designati dal Direttore Generale della Azienda;
  • c)  quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria.

(2) I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici convenzionati di ciascuna Azienda, dai medici di medicina generale convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale deve essere istituito il comitato.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei medici, anche con il sistema del voto postale.

(4) L'Ordine provinciale dei Medici proclama gli eletti.

(5) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Azienda.

(6) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 23;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 24;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all' ultimo comma dell'articolo 25;
  • d)  cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 6, lettera e).

(7) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla:

  • a)  impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l' attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
  • b)  organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell' area della medicina generale, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

(8) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi della Azienda deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

(9) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.

(10) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.

Art. 12 (Comitato consultivo provinciale)

(1) In sede provinciale è istituito un comitato composto da:

  • a)  assessore provinciale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle Aziende indicati dall' Assessore provinciale alla sanità su designazione dei Direttori Generali delle Aziende;
  • c)  cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria convenzionati.

(2) I Medici eletti nel Comitato di cui all'articolo 11 del presente accordo individuano tra di loro - ognuno per la propria Azienda - uno o più membri da designare quali rappresentanti medici nel Comitato di cui al comma precedente, garantendo una adeguata rappresentatività medica alle varie Aziende della Provincia.

Tali rappresentanti rimangono a tutti gli effetti membri del Comitato di cui all'articolo 11.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorto alla Sanità.

(4) In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(5) La sede del comitato è indicata dalla Provincia.

(6) Il comitato esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative al servizio di continuità assistenziale e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato:

  • -  rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall' applicazione del presente accordo;
  • -  cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e di Azienda;
  • -  esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall' accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(9) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatoli dal presente accordo.

(10) L'attività del Comitato è, comunque, finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

Art. 13 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)

(1) I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi;
  • d)  sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
    • -  gravi infrazioni anche finalizzate all' acquisizione di vantaggi personali;
    • -  omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
    • -  recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

(3) L'Azienda deve contestare per iscritto a mezzo Raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore generale, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico incolpato, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell' U.S.L. interessata.

Il Collegio ha sede presso l'Assessorato provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.

Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico incolpato viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 10 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.

Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(7) Il Collegio arbitrale comunica all' U.S.L. entro 10 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato.

(8) Il provvedimento deve essere adottato dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(9) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(10) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 45, lettera D) ed E).

(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Art. 14 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali)

(1) I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.

(2) I comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

(3) In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

(4) I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari.

Art. 15 (Commissione professionale)

(1) In Provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'articolo 24 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, è istituita una Commissione Professionale con il compito di:

  • -  elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l' utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
  • -  individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informatici per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati;
  • -  definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualità della medicina generale;
  • -  acquisire dati dai servizi specialistici per l' attuazione delle predette procedure;
  • -  individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ;
  • -  elaborare e proporre progetti VRQ;
  • -  promuovere attività locali di audit, peer review dei medici di medicina generale e procedure interdisciplinari di verifica di qualità;
  • -  offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
  • -  promuovere azioni formative sia dei medici generali che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
  • -  esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualità dell' assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati;
  • -  formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da medici di medicina generale, di verifica degli standard erogativi;
  • -  richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Province, alle Regioni e al Ministero della Sanità;
  • -  raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all' Ordine provinciale dei medici e al Comitato Consultivo Provinciale;
  • -  esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.

(2) La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta provinciale, è presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici o suo delegato ed è composta da 4 medici di assistenza primaria esperti designati dai membri medici del Comitato Consultivo Provinciale, da quattro esperti designati dalla Provincia, e dal presidente del Comitato Consultivo Provinciale, e può essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati della Commissione stessa.

(3) La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici di medicina generale designati dai membri medici dalla Commissione stessa, da medici dipendenti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Art. 16 (Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

(1) Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuità assistenziale sono prestazioni indispensabili le visite domiciliari urgenti.

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale, verranno garantite, nel rispetto della legge 12 giugno 1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione alle aziende, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni medico di assistenza primaria scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale).
  • b)  I medici di assistenza primaria scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale.
  • c)  i medici della continuità assistenziale scioperanti indicano i nominativi di loro che garantiranno le prestazioni indispensabili a tariffa libero professionale.

(3) Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4) I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 13.

(5) Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale firmatari del presente accordo, il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

CAPO II
Assistenza primaria

Art. 17 (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali, ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 335).

(3) Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per i distretti o ambiti territoriali come fissati con deliberazione della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino.

(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1500 residenti o frazione di 1500, superiore a 750, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei distretti o ambiti territoriali dove non opera un medico specialista pediatra di libera scelta, per oggettive esigenze, può essere detratta la popolazione di età compresa tra 0-6 anni. Questo rapporto ottimale va raggiunto nell'arco di tre anni nella misura di 1/3 per anno, dalla data di pubblicazione del presente accordo. Spetta alle Aziende, stabilire in base alle esigenze, le zone carenti da bandire, con priorità delle zone situate in periferia.

(5) Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'articolo 23 o dalla volontà dei medici.

(6) In tutti i comuni del distretto o ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di Azienda, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito.

(7) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(8) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

5)

riportata al n. XIV - D/b

Art. 18 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno la Provincia pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso.

Qualora gli iscritti del medico di medicina generale uscente non possano essere acquisiti dagli altri medici operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l' assistenza primaria istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, attività programmata nei servizi territoriali e attività di medico igienista distrettuale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i medici inclusi nella graduatoria provinciale valida per l' anno in corso.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera H).

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale di cui all' articolo 2;
  • b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Al fine del conferimento degli incarichi l'Azienda formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 3, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

(8) È cancellato dalla graduatoria provinciale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

(9) Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'articolo 19 comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza al trentesimo giorno dall'accettazione.

Art. 19 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Al fine del conferimento degli incarichi per i distretti o ambiti territoriali carenti l'Azienda provvede, invitando per iscritto con R.R. tutti gli inseriti nelle graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18, a partecipare al conferimento delle località carenti. Alla lettera di invito, contenente il giorno, l'ora, ed il luogo dove avverrà il conferimento degli incarichi, vanno allegate le graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18. All'ora stabilita il Direttore dell'Azienda provvede al conferimento degli incarichi secondo graduatoria. Gli invitati possono anche essere rappresentati da terzi muniti di delega scritta.

(2) Il medico che ha accettato l'incarico, entro i successivi 90 giorni, a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatali uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' art 20 e darne comunicazione alla Azienda;
  • -  trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
  • -  iscriversi all' Albo Professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex articolo 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi.

(4) Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'articolo 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.

(6) Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

(7) Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

(8) Nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi e/o obiettivi motivi la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 12, e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(9) Al medico è fatto divieto di esercitare l'attività convenzionata ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dal distretto o ambito territoriale, escluso il caso di cui all'articolo 17, comma 8.

Art. 20 (Requisiti e apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio di cui all'articolo 44, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato ai sensi del D.P.R. 1 marzo 1961 n. 121, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea e disporre di un recapito telefonico.

(3) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in uno appartamento di civile abitazione.

(4) Se lo studio, di cui al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

(5) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo un congruo orario giornaliero determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Per meglio identificare uno standard provinciale di riferimento in merito al congruo orario ambulatoriale, le OO.SS. firmatarie del presente accordo eseguono con l'Assessorato studi statistici da portare a conoscenza dei medici di medicina generale al fine di uniformare i parametri assistenziali in Provincia di Bolzano e di identificare un orario minimo di apertura dello studio medico.

(6) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato alla Azienda e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda.

(7) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

Art. 21 (Sostituzioni)

(1) Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.

Il medico deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione.

(2) Le Aziende corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(3) I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera B.

(4) Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare l'Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2 e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 44, lettere D, E, I, L e M.

(5) Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

(6) Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(7) Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'articolo 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(8) Le sostituzioni di cui al 1 comma superiori a tre giorni, possono avvenire di norma con le seguenti modalità:

  • a)  un medico convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 5000 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 %;
  • b)  un medico non convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un massimo di 2500 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 %.

(9) Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 13 provvede l'Azienda con le modalità di cui al comma 4.

(10) Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa.

(11) L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi e le responsabilità professionali.

(12) In casi particolari l'Azienda U.S.L. competente per territorio può garantire il servizio, previa notulazione delle prestazioni effettuate da parte dei medici già convenzionati presenti nel distretto o ambito territoriale, applicando le tariffe previste per le visite occasionali di cui all'articolo 41.

Art. 22 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato consultivo ex articolo 11, può conferire ad un medico, con precedenza per quelli inseriti nella graduatoria provinciale, un incarico temporaneo.

Tale incarico, di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, cessa nel momento in cui viene insediato il medico avente diritto. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi in base alla propria anzianità di laurea di cui all'articolo 44.

(2) In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto, percependo i compensi di cui al comma precedente fino all'inserimento del medico avente diritto.

Art. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati alla data di entrata in vigore del presente accordo il numero massimo di scelte è pari a 2500 unità. I medici che vengono iscritti negli elenchi dopo l'entrata in vigore del presente accordo possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 2000 unità.

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia, su proposta dell'azienda e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale, della didattica a qualunque livello con un limite di 4 ore settimanali. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 2500 rispettivamente 2000 scelte per 40 ore settimanali.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza della autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo di azienda di cui all'articolo 11.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

Art. 24 (Scelta del medico)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.

(2) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 19, relativo all'ambito territoriale di residenza.

(3) L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, previa accettazione del medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(4) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(5) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.

(6) Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.

Art. 25 (Revoca e recusazione della scelta)

(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità.

(3) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'articolo 11.

Art. 26 (Revoche di ufficio)

(1) Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.

(2) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(3) In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento.

(4) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.

Art. 27 (Scelta, revoca, recusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta e la revoca decorrono dal giorno di effettuazione. La recusazione decorre, anche agli effetti assistenziali, dal giorno in cui viene scelto un nuovo medico da parte del paziente, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data della recusazione stessa.

(2) Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce. 5/bis)

Art. 28 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

(2) Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.

(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.

Art. 29 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 17, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito comprendono:

  • a)  le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • b)  il consulto con lo specialista e l' accesso del medico di medicina generale presso gli ambienti di ricovero;
  • c)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dal presente accordo;
  • d)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
  • e)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettera a) e c), nell' ambito scolastico a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
  • f)  la certificazione per l' incapacità temporanea al lavoro.

Art. 30 (Compiti con compenso a quota variabile)

(1) Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, i compiti remunerati con quota variabile del compenso.

(2) I compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati E ed F;
  • b)  assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività di cui all' allegato G;
  • c)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato C;
  • d)  visite occasionali;
  • e)  le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all' articolo 48.

Art. 31 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.

La copertura assistenziale del medico di assistenza primaria nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

In tali orari il paziente deve poter contattare il proprio curante anche mediante servizio di segreteria telefonica.

Nelle rimanenti fasce orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(2) La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(3) A cura della Azienda tale regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.

(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

(7) Al fine di eventuali sostituzioni, nel prefestivo infrasettimanale vale quanto previsto all'articolo 21, comma 8.

Art. 32 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di medicina generale, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il medico di medicina generale e lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 33 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)

(1) I Direttori generali, sentito il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore sanitario, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:

  • a)  il dovuto accesso del medico di medicina generale ai presidi ospedalieri;
  • b)  il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di medicina generale riceva dal reparto ospedaliero, al momento della dimissione, la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell' iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.
    Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno degli stessi.

(2) In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Per favorire l'accesso di cui al punto 1, lettera a) e punto 2, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.

Art. 34 (Assistenza farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive integrazioni e modificazioni.

(2) Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.

(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(7) La prescizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

(8) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.

Art. 35 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 32.

(3) Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

In tale eventualità dovrà essere formulata esauriente relazione al medico curante.

(7) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti la provincia emana norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al medico di medicina generale.

(8) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

(9) La proposta di ricovero ordinario deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(10) Il modulario di cui all'articolo 34, salvo il disposto del successivo articolo 36, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.

(11) ll medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione degli accertamenti bio-umorali e strumentali, dei ricoveri, delle indagine specialistiche e delle richieste di cure termali, connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta.

Art. 36 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)

(1) Le certificazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli previsti.

(2) Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione.

Le parti si impegnano ad attivare le opportune iniziative atte a rendere tali certificazioni valide a tutti gli effetti anche per tutti gli enti pubblici.

Art. 37 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)

(1) L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:

  • a)  assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
  • b)  assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività;
  • c)  assistenza domiciliare integrata.

(2) L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E, F e G del presente accordo.

Art. 38 (Medicina di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici - dislocati obbligatoriamente nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di sei medici di medicina generale;
  • f)  ciascuno medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascuno partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività ambulatoriale nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascuno medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  deve prevedersi la disciplina dell' esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
  • i)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • l)  in ogni caso deve essere assicurata l' assistenza nello studio per almeno quattro ore giornaliere, nel caso di due medici associati, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita;
  • m)  a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  • n)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • o)  all' interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione di professionalità;
  • p)  la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

Art. 39 (Interventi socio - assistenziali)

(1) Il medico di medicina generale sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreché alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Art. 40 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il medico di medicina generale valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale.

Art. 41 (Visite occasionali)

(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I medici, tuttavia, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.

(3) Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:

  • -  visita ambulatoriale: lire 30.000 con decorrenza 1.8.1996
  • -  visita domiciliare: lire 50.000 con decorrenza 1.8.1996

Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla sua azienda.

(4) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, il cittadino straniero munito del prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, può usufruire delle prestazioni previste dal S.S.P. Al medico di medicina generale che effettua visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.

(5) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

(6) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica, non in carico al medico di assistenza primaria, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di lire 75.000 se richieste nelle rimanenti fasce orarie.

Art. 42 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.

Per l'attività libera professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato.

Art. 43 (Informazioni al pubblico)

(1) Le Aziende si adoperano mediante comunicati a mezzo stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del medico di assistenza primaria e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

(2) L'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e le relative tariffe dovranno essere esposte in ogni studio professionale.

(3) L'entità delle tariffe minime sarà fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 44 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei medici di medicina generale è costituito dalla quota fissa del compenso per assistito e dalla quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30.

(2) Ai medici di medicina generale, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

A) Onorario Professionale

  • A1)  Ai medici di medicina generale è corrisposto, per ciascuno assistito in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l' anzianità di laurea del medico.
  • immagine
  • A2)  Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 38, l'onorario professionale è dovuto nelle seguenti misure annue:
  • immagine
  • B)  Indennità di piena disponibilità
    Ai sanitari che svolgono attività di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Provinciale, spetta per ciascuno assistito in carico una indennità annua, nelle seguenti misure:

Per i primi 500 assistibili:

immagine

Per gli assistibili da 501 in poi:

immagine

I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attività territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli medico-generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonché di rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanità per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla Legge n. 833/1978, debbono optare tra l'indennità di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.

  • C)  Compenso aggiuntivo
    Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto f, dell'articolo 41, D.P.R. n. 314/1990. Il compenso nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dal 1.1.95, del 2,5% dal 1.12.95, del 1.6% dal 1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
  • D)  Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale
  • D1)  Ai medici di assistenza primaria è corrisposto per ciascuno assistibile in carico un' indennità forfettaria annua come da tabella che segue:
  • immagine
  • D2)  Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 38 l'indennità è dovuta nelle seguenti misure annue:
  • immagine

Nulla è dovuto a titolo di indennità di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

  • E)  Concorso delle spese per l' erogazione delle prestazioni del servizio sanitario
  • E1)  Ai medici di medicina generale, è corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attività professionali ed in particolare per la disponibilità dello studio medico conforme alle prescrizioni dell' articolo 20, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.
    Per ciascuno assistibile in carico è corrisposto un concorso forfettario annuo risultante dalla tabella che segue:
    immagine
  • E2)  Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell' articolo 38, il concorso spese è dovuto nelle seguenti misure annue:
    immagine
  • E3)  Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota individuale.
  • E4)  Il concorso nelle spese viene erogato dall' Azienda in rate mensili
  • E5)  Il contributo compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l' espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda.

(3) Ai medici di medicina generale, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:

  • -  compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico. Indennità di bilinguismo.
  • F)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai medici spettano il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C).
  • G)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 37, lettere a), b) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere E), F) e G) del presente accordo.
    L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui agli allegati E), F) e G) non possono comunque superare il 75% dei compensi mensili di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo.
  • H)  Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissima sede, per un periodo di 2 anni, un'indennità di lire 1.000.000 mensile. Dopo il raggiungimento di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi al medico spetta il raddoppiamento dell'onorario professionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
    I seguenti comuni sono identificati disagiatissime sedi: Anterivo, Trodena Lauregno, Proves, San Felice, Moso in Passiria, Predoi.
    Requisti per ottenere tale indennità sono la residenza e l'ambulatorio principale nel comune identificato disagiatissima sede. Nelle disagiatissime sedi composte da più comuni deve essere garantita l'assistenza ambulatoriale in tutti i comuni.
  • I)  Indennità di collaborazione informatica
    A tutti i medici di medicina generale in possesso di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali, è corrisposta una indennità forfettaria mensile di lire 200.000, previa autocertificazione ai sensi della legge. 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza.
  • L)  Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai medici di medicina generale che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta una indennità omnicomprensiva pari a lire 200.000 mensili se hanno un numero di assistiti fino a 1500 e un collaboratore assunto per almeno 10 ore settimanali e pari a lire 300.000 mensili se hanno un numero di assistiti oltre 1500 e un collaboratore assunto per almeno 15 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio.
  • M)  Indennità di bilinguismo
    Ai medici di medicina generale che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni o titolo equipollente, viene riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 1995, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, l'indennità di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

(4) I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della corretezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
Le variazioni di retribuzione relativa ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Art. 45 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)

(1) Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al comma 2 del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico.

(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.

Art. 46 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria delle Aziende)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base, procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

(2) I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Art. 47 (Attività integrative)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, lettera e) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in Provincia di Bolzano il medico di medicina generale può espletare attività:

  • -  in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall' articolo 29 del presente accordo;
  • -  in forma associata;
  • -  per il rispetto dei livelli di spesa programmata.

Art. 48 (Prestazioni e attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, sentita la commissione di cui all'articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica le prestazioni e le attività aggiuntive a cui i medici di medicina generale possono volontariamente aderire, individuate tra le seguenti:

  • -  interventi sanitari relativi all' età anziana;
  • -  assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
  • -  processi assistenziali riguardanti malattie sociali (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
  • -  ssistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale;
  • -  sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
  • -  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale;
  • -  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall' accordo prov.le allegato C) parte "A" e "B";
  • -  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo ecc.) nei confronti dei singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • -  attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane;
  • -  partecipazione a procedure di verifica di qualità;
  • -  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
  • -  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione;
  • -  fornitura di dati sanitari ai fini epidemiologici;
  • -  attività di medicina preventiva in età evolutiva.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici di medicina generale partecipanti a tali attività integrative.

(3) La commissione provinciale di cui all'articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

(4) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie, disciplina l'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in Medicina Generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

Art. 49 (Associazionismo medico)

(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i medici di medicina generale possono attivare forme associative che prevedano:

  • -  la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
  • -  l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la medicina generale;
  • -  la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra di esse.

(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale in particolare:

  • -  prestazioni diagnostiche;
  • -  assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • -  assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.

(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 48 e 50.

(4) Ai medici di medicina generale espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.

(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, lettera E5), del presente accordo, ai medici di medicina generale che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, il concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario viene erogato nella misura prevista dall'articolo 44, lettera E1).

(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.

(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 50 (Livelli di spesa programmata)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base delle medie nazionali della spesa storica e dei parametri di spesa per assistito, fissano i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati ai quale fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del medico di medicina generale.

(2) Tali criteri dovranno prevedere:

  • -  le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche, convenzionate e non, e di ricovero;
  • -  le modalità di calcolo del livello di spesa programmata tenendo conto:
    • a)  della popolazione pesata per età e sesso e per particolari patologie;
    • b)  del confronto dei costi aziendali provinciali con quelli nazionali;
    • c)  del finanziamento dei livelli uniformi di assistenza.
    • -  le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti.

(3) Il rispetto da parte dei medici di medicina generale del livello di spesa programmata comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la corresponsione di una quota annua pari al 40% della differenza tra la spesa sanitaria programmata e quella effettivamente sostenuta, di cui il 75% di diretta spettanza al medico che ha rispettato il tetto di spesa programmata e il rimanente 25% da suddividere tra tutti i medici del distretto o dell'ambito territoriale di riferimento.
Nulla è richiesto al medico che non ha rispettato il livello di spesa programmata.

(4) Sulla minor spesa indotta, il 5% è destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11.

(5) Le parti concordano di prevedere l'attivazione del presente istituto nel prossimo accordo collettivo provinciale.

CAPO III
Continuità assistenziale ed assistenza ai turisti

Art. 51 (Continuità assistenziale)

(1) Fatti salvi i principi di cui all'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.
Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola, di associazionismo medico e/o di cooperativa, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

A) Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi

Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano, Tires e Vadena, in attesa dell'assunzione del servizio di continuità assistenziale da parte di una cooperativa costituita da medici di medicina generale e non, l'Azienda U.S.L. continua a garantire il servizio di continuità assistenziale ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, applicando i seguenti compensi per ogni ora di attività svolta:

immagine

L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.

L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale e che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici devono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.

Il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/1991. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'articolo 44, punto c, 2° alinea.

Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di lire 3.500, con decorrenza 1° gennaio 1995. L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.

Con decorrenza 1.7.96 su tutti i compensi di cui all'articolo 58 comma 1 del D.P.R. n. 484/1996 e sull'indennità di bilinguismo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.

Inoltre l'Azienda con decorrenza 1.7.96 versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale, comma 1, e compenso aggiuntivo, comma 4, dell'articolo 58 del D.P.R. n. 484/1996, affinché questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo nazionale di cui al D.P.R. n. 484/1996 provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.

Le modalità di accesso, l'organizzazione ed il budget annuo per l'espletamento di tale servizio mediante cooperativa medica, saranno concordate tra la Giunta provinciale e le OO.SS firmatarie del presente accordo.

B) Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali

Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale e non sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:

  • 1.  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
    • a)  da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
    • b)  a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;

Il compenso spettante ammonta a:

lire 120.000   omnicomprensivi per notte per medico, se il medico per propria scelta
    svolge singolarmente il servizio;

lire 190.000   omnicomprensivi per notte per medico, se per motivi contingenti
    nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità
    assistenziale in forma del turno.

Se il servizio viene svolto a turno: lire 220.000 omnicomprensivi (2 medici);

lire 260.000   omnicomprensivi (3 medici);

lire 300.000   omnicomprensivi (4 medici);

lire 340.000   omnicomprensivi (5 medici) per notte.

Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.

Per il periodo 1° gennaio 1995 fino al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo gli importi già liquidati ai medici di medicina generale per il servizio di guardia medica notturna verranno conguagliati a lire 100.000 per medico per notte.

Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna egli intende esplicare.

Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.

Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda U.S.L. di appartenenza il riassunto dei turni di continuità Assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2° mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.

(2) Continuità assistenziale festiva e prefestiva:

In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa.

Il compenso orario omnicomprensivo spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a lire 23.809.

Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.

Per il periodo 1° gennaio 1995 fino al 1° del mese successivo alla data di pubblicazione del presente accordo gli importi già liquidati ai medici di medicina generale per il servizio di guardia medica festiva e prefestiva verranno conguagliati a lire 19.000 all'ora per medico.

Con decorrenza 1° luglio 1996 sui compensi di cui ai punti 1 e 2 della lettera B), del presente articolo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.

Le Aziende provvederanno alla pubblicazione dei nominativi dei medici di turno nei quotidiani principali.

Art. 52 (Assistenza ai turisti)

(1) Le Aziende possono attivare nei maggiori centri turistici nei periodi di maggiore afflusso turistico un servizio stagionale di assistenza medica ai villeggianti, applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3788 del 20.06.1988 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Ove non in essere il servizio di assistenza medica ai turisti, eventuali prestazioni richieste al medico di medicina generale saranno assoggettate alla regolamentazione delle visite occasionali, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e a tariffa libero professionale stabilita dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano nelle rimanenti fasce orarie.

(3) Le prestazioni effettuate a favore dei cittadini in possesso del "Modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere di malattia in temporaneo soggiorno in Italia" devono essere notulate all'azienda territorialmente competente alle tariffe di cui al comma 2.

Art. 53 (Campo di applicazione e durata)

(1) Le disposizioni contenute nel presente accordo si riferiscono al periodo 1.1.1995 - 31.12.1997, escluse quelle contenute nell'articolo 44, lettera F), lettera G) - Allegati E), F) e G).

Le norme contenute nel presente accordo sono vincolanti nei confronti dei medici di medicina generale della Provincia di Bolzano, con libertà di adesione alle iniziative previste dagli articoli 30, 42, 48 e 51.

Norma finale n. 1

I sanitari che risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

Norma finale n. 2

Ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria, anche in forma provvisoria, che hanno svolto attività, nel 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell' 1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'articolo 45.

Ai medici iscritti negli elenchi, anche con incarico provvisorio, alla data dell' 1°gennaio 1995, è corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera E, del D.P.R. n. 314/1990.

Norma finale n. 3

Le parti concordano di iniziare le trattative per il rinnovo della presente convenzione, almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.

Norma finale n. 4

Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'articolo 45, comma 1, non darà luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'ENPAM.

Norma finale n. 5

Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'articolo 45, comma 1.

Norma finale n. 6

Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni.

Norma finale n. 7

Le parti concordano che, ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e), dovrà essere specificata dall'Ente richiedente il tipo di attività sportiva svolta. Si precisa inoltre che nel concetto di "attività sportiva non agonistica" non rientrano le attività ludiche e spontanee (ad esempio gite o feste scolastiche) e le lezioni di educazione fisica, rientranti quest'ultime nei programmi scolastici e aventi diversa regolamentazione.

Norma finale n. 8

Le parti concordano che nel prossimo accordo collettivo provinciale saranno rideterminate le disagiatissime sedi di cui all'articolo 44, lettera H.

Norma transitoria n. 1

I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

Norma transitoria n. 2

Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui ai DD.PP.RR. n. 314/1990, n. 41/1991 e n. 218/1992.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti concordano di iniziare ad elaborare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, una disciplina che chiarisca i rapporti tra l' équipe ospedaliera e i medici di medicina generale, compreso l'aspetto delle relative responsabilità, nei casi di ospedalizzazione domiciliare.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ne subordinano l'accettazione alla contemporanea entrata in vigore sia della parte normativa che di quella economica. Eventuali modifiche in corso di approvazione dovranno essere preventivamente concordate dalle parti.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici del presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le parti chiariscono che la dizione "medici di medicina generale" si riferisce ai medici espletanti attività assistenziali ai sensi del presente accordo.

ALLEGATO A 6)

6)

omissis

ALLEGATO B (articolo 21)
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria

(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 21, i rapporti economici tra medico sostituito e quello sostituto, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore mobilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(2) L'onorario professionale e il compenso aggiuntivo, quest'ultimo nel caso che entrambi ne abbiano il diritto, devono essere corrisposti al medico sostituto.

(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

(4) L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.

(5) Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre, se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

ALLEGATO C (articoli 30 - 41 p. F) 7)
Prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato C, nel nomenclatore - tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi dal 1° luglio 1996, con esclusione di quelli previsti alla lettera B), indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alla Commissione professionale provinciale di cui all'articolo 15 del presente accordo.

Nomenclatore - tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione

  • 1.  Prima medicazione (*): lire 30.000
  • 2.  Sutura di ferita superficiale: lire 50.000
  • 3.  Successive medicazioni: lire 20.000
  • 4.  Rimozione di punti di sutura e medicazione: lire 30.000
  • 5.  Cateterismo uretrale nell' uomo: lire 40.000
  • 6.  Cateterismo uretrale nella donna: lire 20.000
  • 7.  Tamponamento nasale anteriore: lire 20.000
  • 8.  Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza): lire 30.000
  • 9.  Lavanda gastrica: lire 50.000
  • 10.  Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica: lire 15.000
  • 11.  Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**): lire 20.000
  • 12.  Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulanti): lire 10.000
  • 13.  Rimozione corpo estraneo dall' occhio: lire 30.000
  • 14.  Asportazione tappo di cerume: lire 15.000
  • 15.  Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi): lire 20.000
  • 16.  Ciclo curatico di iniezioni endovenose (per ogni iniezione): lire 15.000
  • 17.  Vaccinazioni non obbligatorie (***): lire 15.000
  • 18.  Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (****): lire 3.000
  • 19.  Iniezione endovenosa: lire 15.000

B) Prestazioni aggiuntive retribuite sia singole (per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio di patologie) che programmate (nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 48). A titolo esemplificativo:

Anziani:

  • -  test psicoattitudinali
  • -  test per valutazione di abilità e di socializzazione
  • -  test verbali e non, per valutazione cognitiva

Prevenzione , diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

  • -  patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi
  • -  patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);
  • -  neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavanda vescicale, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant' altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;
  • -  patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;
  • -  patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (****)
  • -  patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uruflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;
  • -  pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede provinciale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.

(****) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

7)

l'allegato C è stato integrato con D.G.P. 23 febbraio 1998, n. 600

ALLEGATO D 6)

6)

omissis

ALLEGATO E (articoli 30 - 37)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  • -  monitoraggio dello stato di salute dell' assistito;
  • -  controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  • -  indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazioni ai familiari, o al personale addetto all' assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  • -  indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali dell' Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
  • -  predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  • -  attivazione degli interventi riabilitativi;
  • -  tenuta al domicilio di un' apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulle quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare quali ad esempio:

  • a)  impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  • b)  impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in piano alto e senza ascensore);
  • c)  impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
    • -  insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
    • -  insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
    • -  arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
    • -  gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
    • -  cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
    • -  paraplegici e tetraplegici.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal medico di medicina generale, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di medicina generale con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di medicina generale emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato concordano:

  • A)  la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell' assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
  • B)  la periodicità settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell' intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  • C)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Compenso economico)

(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 50.000 per accesso con decorrenza 1° luglio 1996.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

(4) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che deve sempre essere documentato alla Azienda nei tempi previsti.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed i coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO F (articoli 30 - 37)
Assistenza domiciliare integrata

Art. 1 (Prestazioni)

(1) L'assistenza domiciliare integrata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:

  • -  di medicina generale;
  • -  di medicina specialistica;
  • -  infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
  • -  di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende;
  • -  di assistenza sociale.

(2) Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.

(3) L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.

Art. 2 (Attivazione dell'assistenza integrata)

(1) Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.

(2) Salva diversa determinazione concordata tra il responsabile della'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio - ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:

  • -  malati terminali;
  • -  incidenti vascolari acuti;
  • -  gravi fratture in anziani;
  • -  forme psicotiche acute gravi;
  • -  riabilitazione di vasculopatici;
  • -  malattie acute temporaneamente invalidanti nell' anziano (forme respiratorie e altro);
  • -  imissioni protette da strutture ospedaliere.

(3) Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:

  • a)  responsabile del reparto ospedaliero all' atto delle dimissioni;
  • b)  medico di medicina generale;
  • c)  servizi sociali;
  • d)  familiari del paziente.

(4) Entro 24 - 48 ore dalla segnalazione il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.

(5) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" e il medico di medicina generale concordano:

  • 1)  la durata presumibile del periodo di erogazione dell' assistenza integrata;
  • 2)  gli interventi concordati con gli altri operatori sanitari;
  • 3)  gli interventi degli operatori sociali concordati con il responsabile del servizio sociale del distretto;
  • 4)  la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
  • 5)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di effettuazione del servizio.
  • 6)  Il medico di medicina generale nell' ambito del piano di interventi:
    • -  ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
    • -  tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari e sociali riportano i propri interventi;
    • -  attiva le eventuali consulenze specialistiche,
    • -  coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.

Art. 3 (Retribuzione)

(1) Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all'articolo 44 è corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di lire 50.000 con decorrenza 1.7.1996.

(2) Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le scadenze stabilite.

(3) Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 4 (Modalità di pagamento)

(1) Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione.

(3) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti;

(4) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi;

(5) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione che deve sempre essere documentata alla Azienda nei tempi previsti.

Art. 5 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.

Art. 6 (Riunioni periodiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato promuove una riunione trimestrale con i coordinatori dei distretti e con i membri del Comitato consultivo di Azienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.

(2) Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.

(3) Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.

Art. 7 (Verifiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed i coordinatori del distretto possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO G (articoli 30 - 37)
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività

Per residenze protette si intendono l'infermeria di Sarentino nonché i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 335) e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con le Aziende una convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.

Assistenza medica nell'infermeria di Sarentino:

Al medico che garantisce l'assistenza nell'infermeria di Sarentino, convenzionata con l'Azienda Centro-Sud, spetta la seguente quota giornaliera: lire 70.000 per giorno con decorrenza 1° luglio 1996.

Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale del distretto, la quota giornaliera va ripartita tra gli stessi secondo gli accordi presi tra di loro e comunicati all'Azienda.

Il medico o i medici, oltre alle urgenze, devono garantire una presenza giornaliera, documentata dall'infermeria.

Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.

La quota di cui sopra spetta al medico che esplica il servizio di continuità assistenziale in forma di disponibilità, garantendo almeno un accesso giornaliero.

Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.

Ai medici di medicina generale che garantiscono l'assistenza medica ai propri iscritti non autosufficienti, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionate con le Aziende ai sensi della deliberazione n. 6 del 10 gennaio 1994, spetta una quota aggiuntiva mensile omnicomprensiva pari a lire 50.000, con decorrenza 1.7.1996, per assistito non autosufficiente.

Devono comunque garantire almeno due accessi settimanali, documentati dalla struttura, nonché tutti gli interventi di urgenza.

Nei giorni festivi e prefestivi l'urgenza medica all'interno della struttura è garantita dal servizio di continuità assistenziale. La quota mensile spetta in misura proporzionale ridotta in rapporto ai giorni di degenza.

5)

riportata al n. XIV - D/b

ALLEGATO H 6)

Verbale d'intesa n. 1

Le parti concordano che ai fini del conferimento degli incarichi nelle località carenti di cui all'articolo 18, riguardante l'anno 1997, le Aziende UU.SS.LL. attribuiscono ai medici iscritti nella graduatoria provinciale dei medici di medicina generale per l'anno 1997 in possesso, al 31.12.1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142) un punteggio aggiuntivo di 12 punti ed ai medici in possesso, al 31 dicembre 1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 208), un punteggio aggiuntivo di 15 punti.

2)

riportata al n. V - E/h

8)

riportato al n. XIV - A/l'

Verbale d'intesa n. 2

Le parti concordano che ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 2, valevole per l'anno 1998, i medici devono inviare con plico raccomandato entro il termine del 31 ottobre 1997, all'Assessorato provinciale alla Sanità, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A, corredata dalla documentazione atta a provare il possosso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Ai fini della graduatoria sono valutati i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1997. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 dicembre 1997 sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare domanda all'Amministrazione provinciale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del comitato ex articolo 12, è approvata in via definitiva entro il 15 febbraio 1998 dall'amministrazione provinciale e comunicata alle Aziende e all'ordine dei medici della Provincia.

Verbale d'intesa n. 3

Ai sensi del punto 5 dell'articolo 20 le parti concordano che al fine di identificare un orario minimo giornaliero di apertura dello studio medico si ritiene congruo il seguente orario:

numero pazienti      numero ore di apertura al giorno

fino a 750         1,5

da 751 fino a 1000       2,0

da 1001 fino a 1500       2,5

da 1501 fino a 2000       3,0

da 2001 fino a 2500 e oltre     3,5

Verbale d'intesa n. 4

Le parti concordano che quale trattenuta per lo sciopero effettuato i giorni 16 e 17 gennaio 1997 verrà detratto dai compensi dei medici di medicina generale l'importo di lire 10.000.

Verbale d'intesa n. 5

Le parti concordano che i compensi di cui agli allegati E) ed F) verranno liquidati previa compilazione dei modelli 03.90.023 -11/95 - C.S./382

6)

omissis

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActionLA GIUNTA PROVINCIALE
ActionActionAccordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico