Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
(1) Il personale conforma la propria condotta in servizio ai principi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, anteponendo il rispetto della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri o di terzi. Per garantire la migliore qualità del servizio, il personale in particolare:
(2) Il personale, qualora intenda rifiutare l'esecuzione di disposizioni da esso ritenute illegittime, deve comunicarlo per iscritto al diretto superiore, specificando i motivi del suo rifiuto. Se le relative disposizioni sono rinnovate per iscritto il personale deve eseguirle, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale;
(3) Il personale non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.