Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) Gli affari sono trattati secondo l'ordine risultante dell'ordine del giorno. È in facoltà del presidente di variare tale ordine.
(2) Ciascun componente della consulta può chiedere motivamente il rinvio della trattazione di un affare compreso nell'ordine del giorno.
(3) Le proposte e gli argomenti, la cui discussione è stata rinviata, sono iscritti, d'ufficio, all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.