Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) La consulta è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
(2) Le adunanze in via ordinaria hanno luogo, di regola, una volta ogni due mesi in un giorno ed ora prestabiliti. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è spedito ai componenti effettivi e supplenti. Sarà cura del componente effettivo avvertire qualora fosse assente o impedito, il proprio componente supplente. Qualora fosse assente o impedito anche il componente supplente, quest'ultimo dovrà avvisare la segreteria della consulta prima dell'inizio dell'adunanza.
(3) L'adunanza in via straordinaria può essere convocata per l'esame di questioni che richiedono una particolare trattazione. La convocazione per l'adunanza in via straordinaria può essere chiesta da ciascun componente effettivo; nella relativa richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
(4) La convocazione per l'adunanza d'urgenza può essere disposta per argomenti la cui trattazione non può essere differita all'adunanza ordinaria, senza limiti temporali di preavviso, anche mediante comunicazione orale o telefonica, o altro idoneo mezzo idoneo.