Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) Le sezioni svolgono i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e g), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), per la materia ad essa affidata, ivi compresi i pareri concernenti la concessione di contributi a favore di enti pubblici e privati a sensi degli articoli 9, 19 e 20 della legge provinciale, ove previsti dalla normativa di settore. Le sezioni svolgono altresì, all'interno delle materie di competenza, tutte le funzioni di competenza degli organi collegiali sciolti a sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), esclusi i compiti riservati alla consulta provinciale sulla base dell'articolo 4 della legge provinciale nonché sulla base di questo regolamento.
(2) Ulteriori compiti potranno essere delegati dalla consulta.
Riportata al n. X - J/a.