Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatte a cura del segretario. Nei processi verbali sono indicati il luogo e la data della seduta, il nominativo del presidente e dei membri presenti e assenti, i punti principali della discussione, i voti espressi, le astensioni nonché le dichiarazioni rese dai componenti nel corso della seduta.
(2) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.
(3) Il processo verbale viene inserito nella relativa raccolta.
(4) È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.