Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) I componenti della consulta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:
(2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente della consulta può richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi.
(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.
(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario della consulta.
(5) I componenti della consulta che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.