Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
(2) Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.
(3) Nella deliberazione viene fatta menzione dell'esito, con indicazione del numero dei voti contrari e delle astensioni.