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In vigore al: 11/09/2012

p) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 36451)
Nuova determinazione delle sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici - revoca della delibera n. 4518 del 23 luglio 1990

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.

Art. 1 (Circolazione, divieti di accesso)

  • 1)  lire 35.000 a lire 210.000 per violazione delle disposizioni sulla circolazione con veicoli a motore su strade chiuse al traffico, sui limiti di velocità e sui divieti di sosta e parcheggio. La sanzione è ridotta a lire 60.000 qualora il trasgresso avesse avuto diritto ad ottenere l' autorizzazione di transito, ma abbia omesso di richiederla;
  • 2)  lire 30.000 a lire 180.000 per la mancata esposizione o l' esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza, nonché per la mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio;
  • 3)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione o parcheggio con qualsiasi tipo di veicolo a motore, comprese le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti della neve, i campers, le roulottes, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale, compresi i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione. È fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di un innevamento sufficiente per i mezzi battipista gatti della neve, motoslitte, ecc.) per il solo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia da discesa che da fondo, lungo i tracciati previsti nei singoli piani urbanistici comunali;
  • 4)  lire 35.000 e lire 210.000 per la circolazione con macchine agricole, qualora non siano destinate all' esecuzione di lavori agricoli forestali;
  • 5)  lire 250.000 a lire 480.000 per violazione del divieto di atterraggio, di decollo e di sorvolo a quota inferiore dal suolo di quella stabilita nel decreto di vincolo paesaggistico con veicoli a motore;
  • 6)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di andare in bicicletta;
  • 7)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di navigazione;
  • 8)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di cavalcare;
  • 9)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di accesso;
  • 10)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di fare il bagno.
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