(1) di adeguare i limiti di reddito per la concessione di agevolazioni per la costruzione, l'acquisto od il recupero di alloggi per il proprio fabbisogno di cui all'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 43), inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e modificato con l'articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 1987, n. 47, come segue:
- a) il limite di reddito di cui al numero 1) da Lire 21.000.000 a Lire 22.400.000 arrotondate;
- b) il limite di reddito di cui al numero 2) da Lire 28.000.000 a Lire 29.800.000 arrotondate;
- c) il limite di reddito di cui al numero 3) da Lire 35.100.000 a Lire 37.300.000 arrotondate e per richiedenti coniugati da Lire 42.100.000 a Lire 44.800.000 arrotondate;
(2) di aumentare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 154), modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, da Lire 15.900.000 a Lire 16.900.000 arrotondate;
(3) di aumentare il limite di reddito da proprietà di alloggio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 135), da Lire 2.450.000 a Lire 2.700.000;
(4) di aumentare le quote di detrazione per il coniuge e per i figli a carico di cui al comma 4 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 4 aprile 1962, n. 43), inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, ed ultimamente modificato con l'articolo 15 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, nel seguente modo:
- per il coniuge da Lire 2.000.000 a Lire 2.200.000;
- per il primo figlio a carico da Lire 2.000.000 a Lire 2.200.000;
- per il secondo figlio a carico da Lire 2.000.000 a Lire 2.200.000;
- per il terzo figlio a carico da Lire 2.500.00 a Lire 2.800.000;
- per il quarto figlio a carico da Lire 3.000.000 a Lire 3.300.000;
- e per ogni ulteriore figlio a carico da Lire 3.000.000 a Lire 3.300.000.
(5) di adeguare pure gli importi delle singole classi di reddito di cui alla lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, in proporzione all'aumento dell'indice del costo della vita dal novembre 1990 al novembre 1991 e di attribuire quindi:
- a) per la valutazione delle condizioni economiche ai sensi della lettera d) del comma 1 dell' articolo 2 e dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 43), e successive modifiche, per il reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:
fino a Lire 15.000.000 10 punti
da Lire 15.000.001 fino a Lire 18.800.000 9 punti
da Lire 18.800.001 fino a Lire 22.400.000 8 punti
da Lire 22.400.001 fino a Lire 26.200.000 5 punti
da Lire 26.200.001 fino a Lire 29.800.000 4 punti
da Lire 29.800.001 fino a Lire 37.300.000 2 punti - b) per la valutazione delle condizioni economiche ai sensi dell' articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 154), e successive modifiche (assegnazione di alloggi in locazione), per il reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:
fino a Lire 11.400.000 10 punti
da Lire 11.400.001 fino a Lire 14.200.000 7 punti
da Lire 14.200.001 fino a Lire 16.900.000 5 punti
(6) di dare atto che i limiti di reddito e le quote di detrazione di cui sopra valgono per i redditi dell'anno 1991 e per le domande presentate tra il 1° maggio 1992 ed il 30 aprile 1993;
(7) di pubblicare la presente deliberazione per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.