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In vigore al: 11/09/2012

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1979, n. 54921)
Determinazione del valore convenzionale a vano ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera a) della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13

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1)

pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1979, N. 52

Art. 0

  • 1)  Definizione di vano:

Sono considerati vani ai sensi dell'art. 14, lett. a) della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in seguito denominata «legge», tutti quei vani, compresa la cucina che, arieggiati ed illuminati direttamente, abbiano una superficie netta maggiore o uguale a 9 mq o consentano l'agibilità di un letto per adulti.

Ai fini dell'applicazione della presente delibera i vani convenzionali sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze di due unità.

I balconi, le terrazze ed i locali da sgombero (cantina, sottotetto ecc.), posti fuori dell'alloggio vanno valutati, a seconda della superficie, come segue: fino a 9 mq = 1/4 vano, oltre 9 fino a 15 mq - 1/2 vano, oltre 18 mq - 1 vano. L'autorimessa singola o il posto di macchina in autorimessa di uso comune vanno valutati per mezzo vano convenzionale.

  • 2)  Per gli alloggi di proprietà dell' Istituto o amministrati dallo stesso ai sensi dell'art. 1 della legge, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, il valore convenzionale a vano come definito nel precedente punto 1 è determinato in lire 2.800.000 per i primi sei anni da quello in cui fu rilasciata la licenza d'uso. A partire dal sesto anno e per i successivi quindici anni dal valore convenzionale di cui sopra va detratto l'1% per ogni anno e lo 0,50% annuo per gli ulteriori 30 anni.

Se si è preceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro della unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. Per gli alloggi ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977 il valore convenzionale a vano è determinato in L. 3.192.000 e in L. 3.640.000.

  • 3)  In relazione al livello di piano, al valore convenzionale a vano determinato ai sensi del precedente punto 2) si applicano i seguenti coefficienti:
    • a)  20,90 per gli alloggi ubicati al piano terreno;
    • b)  0,95 per gli alloggi ubicati al quarto piano o piano superiore in stabile privo di impianto di ascensore.
  • 4)  In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell' alloggio si applicano i seguenti coefficienti:
    • a)  1,00 se lo stato è normale;
    • b)  0,80 se lo stato è mediocre;
    • c)  0,60 se lo stato è scadente;

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'alloggio:

  • 1)  pavimenti;
  • 2)  parete e soffitto;
  • 3)  infissi;
  • 4)  impianto elettrico;
  • 5)  impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
  • 6)  impianto del riscaldamento;

nonché dei seguenti elementi comuni:

  • 1)  accessi, scale e ascensore;
  • 2)  facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'alloggio si considera mediocre, qualora siano in scadenti condizioni 3 degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'alloggio.

Lo stato dell'alloggio si considera scadente, qualora siano in scadenti condizioni almeno 4 degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'alloggio.

Lo stato dell'alloggio si considera mediocre, in ogni caso, se l'alloggio stesso non dispone di impianto di riscaldamento.

Lo stato dell'alloggio si considera scadente, in ogni caso, se l'alloggio stesso non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più alloggi.

Per la valutazione analitica degli elementi fissati ai commi precedenti si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, numero 392.

  • 5)  Per gli alloggi costruiti in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, ed alla legge 9 agosto 1954, n. 640, al valore convenzionale a vano determinato ai sensi dei precedenti punti si applica il coefficiente 0,70.