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In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1971, n. 44851)
Direttive generali ai Sindaci per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela del paesaggio

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1)

Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1972, n. 5.

Art. 0

  • 1)  Tutte le varianti a progetti di costruzione, che siano già stati esaminati ed approvati o respinti dalla sezione tutela del paesaggio, devono essere inoltrate ad essa.
  •   Motivazione: Se un progetto di costruzione a causa della sua particolare importanza o della posizione viene esaminato ed approvato o respinto dalla sezione tutela del paesaggio, ne discende come conseguenza logica che qualsiasi variante del progetto approvato o tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione, devono essere inoltrati alla sezione tutela del paesaggio.  
  •   Solo così il controllo edilizio ha senso e può essere evitato che l' autorità per la tutela del paesaggio sospenda lavori di costruzione per i quali il Sindaco successivamente abbia approvato un progetto di variante.
  • 2)  Anche le sciovie sono impianti che ai sensi dell' articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 devono essere autorizzati dal Presidente della giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della sezione tutela del paesaggio.
  •   Motivazione: Nel concetto "impianti funicolari" rientrano tutti gli impainti con trazione a fune, destinati al trasporto di persone o cose, come ad esempio funivie, seggiovie, sciovie, ecc.  Anche le sciovie, con le stazioni a monte ed a valle, nonché i piloni ecc. provocano una notevole alterazione del paesaggio che spesso può essere assai maggiore di quella causata da linee elettriche di media tensione, pure soggette all' esame ed all'approvazione speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.
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