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In vigore al: 11/09/2012

b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 91)
Pianta organica e regolamento organico del personale del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.

Art. 1/bis

(1) Per effetto dell'articolo 1 del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2, gli accordi sindacali previsti dalla legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, per i dipendenti dell'Amministrazione provinciale, trovano applicazione anche per i dipendenti del Consiglio provinciale. Essi vengono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

(2) Al fine di attuare e garantire la necessaria autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio provinciale, può essere stipulato tra il Consiglio provinciale ed il personale da esso dipendente, un apposito accordo di comparto nel rispetto dei principi e limiti fissati negli accordi quadro e intercompartimentale.

(3) Mediante l'accordo di cui al comma 2 possono essere disciplinati i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

  • a)  carichi di lavoro ed altre misure volte ad assicurare l' efficienza dei servizi;
  • b)  distribuzione e procedimento di rispetto dell' orario di lavoro;
  • c)  formazione ed aggiornamento del personale;
  • d)  identificazione e modificazione dei profili professionali, loro ascrizione alle qualifiche funzionali nonché fissazione dei requisiti per la mobilità verticale e orizzontale;
  • e)  determinazione di particolari indennità o compensi per mansioni, maggiore responsabilità, rischio o carichi di lavoro non già retribuiti attraverso i normali stipendi.

(4) Le delegazioni incaricate delle trattative per la definizione dell'accordo sono composte, per il Consiglio provinciale, dal Presidente del Consiglio ed un altro membro dell'Ufficio di presidenza designato dall'Ufficio di presidenza stesso nonché, per il personale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, tra il personale del Consiglio provinciale, nonché da due dipendenti eletti dal personale stesso a scrutinio segreto.

(5) Raggiunta l'intesa su un'ipotesi di accordo, l'Ufficio di presidenza autorizza il Presidente del Consiglio alla sottoscrizione dell'accordo che, per quanto riguarda il personale, è sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4.

(6) In caso di determinazione negativa da parte dell'Ufficio di presidenza, le parti formulano entro 30 giorni una nuova ipotesi di accordo, alla quale si applica la procedura di cui al precedente comma 5.

(7) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo la disciplina risultante dall'accordo stesso è resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio provinciale che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) L'accordo di comparto di cui sopra ha la stessa durata degli accordi sindacali di cui al comma 1 ed, alla data di scadenza dell'accordo, la relativa disciplina conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo accordo. 2)

2)

L'art. 1/bis è stato inserito con D.C.P. 9 marzo 1993, n. 3.

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