(1) Allo scopo di consentire un rapido pagamento delle spese minute di economato e di altre spese urgenti ed indilazionabili il Presidente del consiglio è autorizzato a concedere con proprio decreto al Segretario generale del consiglio un fondo di anticipazione di cassa con imputazione su apposito capitolo delle partite di giro, per l'importo commisurato all'entità delle spese da eseguire.
(2) Il fondo di anticipazione di cassa può essere reso disponibile in conto corrente bancario acceso presso uno sportello dell'Istituto di Credito incaricato del servizio di tesoreria. Gli interessi maturati su tale conto sono introitati nel bilancio del Consiglio. Detto fondo sarà reintegrato sulla base dei rendiconti che il Segretario generale del consiglio presenterà almeno ogni tre mesi ed in ogni caso al termine della sua gestione con l'emissione di mandati da imputare ai singoli capitoli della parte effettiva della spesa.
(3) Il fondo sarà estinto alla fine di ogni esercizio.
(4) Il Segretario generale del consiglio è personalmente responsabile della somma anticipatagli e dei pagamenti eseguiti utilizzando tale somma.