(1) Approvato il bilancio del Consiglio ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno, la Giunta provinciale provvede, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, ad accreditare presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria del Consiglio provinciale l'intero stanziamento del capitolo del bilancio della Provincia riguardante le spese del Consiglio provinciale.