(1) Il bilancio di previsione predisposto sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio di ragioneria del Consiglio e corredato da una relazione illustrativa è presentato dal Presidente del consiglio all'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento interno, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
(2) Il bilancio viene successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento interno.