(1) Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per integrare gli stanziamenti di capitoli di bilancio rivelatisi insufficienti.
(2) I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
(3) L'elenco dei prelevamenti di cui al presente articolo è allegato al conto consuntivo.