(1) Ai vincitori di un concorso pubblico per la copertura di direzioni d’ufficio e posizioni dirigenziali equiparate trovano, in quanto compatibili, applicazione ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico nell’ottava o nona qualifica funzionale le disposizioni sulla mobilità verticale previste dal vigente contratto collettivo intercompartimentale.
(2) L’inquadramento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di effettivo inizio del relativo incarico dirigenziale ed è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea almeno quadriennale. In mancanza di tale ultimo requisito l’inquadramento avviene con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione del relativo attestato. Rimangono salve le diverse disposizioni previste dalla disciplina sull’accesso alla dirigenza provinciale.
(3) Le disposizioni sull’inquadramento giuridico ed economico di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza 1º gennaio 2009 anche al personale con incarico dirigenziale assunto prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23.4.1992, n. 10 nonché al personale con incarico dirigenziale quadriennale.