(1) Nei convitti provinciali, in caso di sciopero, deve essere garantito il servizio di vigilanza. Fino a 39 convittori il relativo servizio deve essere garantito da una persona ed a partire da 40 convittori da due persone. Lo stesso contingente di personale deve garantire il servizio di cucina.
(2) Nelle strutture abitative dei servizi sociali deve essere pienamente garantito, tramite il personale addetto ai servizi relativi, il servizio di assistenza a coloro che sono alloggiati permanentemente nelle strutture medesime, senza periodico rientro mensile presso familiari o parenti. In caso di sciopero di breve durata, deve comunque essere garantita, da parte del personale assegnato alle strutture abitative o ai laboratori protetti, l'assistenza a tutti coloro che alloggiano nelle strutture medesime.