(1) L'orario di lavoro a tempo pieno consiste in 38 ore settimanali. Esso è articolato in non più di dieci mezze giornate su cinque o sei giorni ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
(2) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'Amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto dei seguenti principi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione, tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza;
- miglioramento di rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed amministrazioni pubbliche;
- previsione di turnazioni laddove le esigenze del servizio richiedono la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore.
(3) Nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell'orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi, salvo il rispetto della normativa generale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la possibilità del recupero psico-fisico mediante adeguati periodi di riposo. Il personale ha comunque diritto a non meno di 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.
(4) Il personale può godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di una pausa di riposo (pausa del caffè) nel corso della giornata lavorativa, anche se a tempo parziale orizzontale.
(5) In caso di servizi che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia si può derogare nel contratto di lavoro individuale alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario di lavoro, garantendo comunque che il carico complessivo del tempo lavorato non superi le ore di lavoro settimanali concordate e retribuite nel rispetto della normativa generale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il personale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.