(1) In attesa di una nuova disciplina organica a livello decentrato, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, al personale insegnante svolgente le funzioni di capo classe spetta un'indennità di istituto mensile nella misura non inferiore a 57,00 e non superiore a 11413) euro, tenuto conto del carico di lavoro e del numero delle classi.
(2) Ai fini di cui al comma 1 è disponibile un fondo di 205.000 euro14), esclusi gli oneri riflessi, da assegnare a non più di 300 capi classe. I criteri di assegnazione vengono stabiliti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.