(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi di mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione o affidati ad una impresa specializzata nel settore. In caso di richiesta la relativa gestione è da affidare con preferenza ad associazioni del personale provinciale.
(2) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.
(3) L'Amministrazione mette a disposizione del personale, con sede di servizio nel Comune di Bolzano nella parte orografica destra del torrente Talvera, un buono pasto giornaliero di euro 3,60 Al personale con sede di servizio al di fuori del Comune di Bolzano l'Amministrazione mette a disposizione un buono pasto giornaliero per l'importo di euro 4,10.
(4) Il buono pasto può essere messo a disposizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, anche al personale con sede di servizio nella parte orografica sinistra del corrente Talvera, qualora la distanza della sede di servizio dalla mensa provinciale non consente di fruire del servizio mensa entro un ora.
(5) Il buono pasto spetta in caso di un orario di lavoro giornaliero con rientro pomeridiano nonché al personale con un orario di lavoro giornaliero fisso e continuativo di sei ore lavorative. Il buono pasto deve essere utilizzato tra le ore 11.00 e le ore 14.30. A livello di contrattazione decentrata possono essere stabiliti dei criteri ed individuate delle categorie di personale per permettere l'utilizzo del buono pasto anche al di fuori della fascia oraria di cui sopra.
(6) Al personale che per ragioni di servizio deve necessariamente consumare il pasto sul posto di lavoro, deve essere concesso, di norma, il tempo necessario per il consumo del pasto. In tale caso il prezzo mensa a carico del personale corrisponde alle effettive spese aggiuntive sostenute dalla relativa amministrazione per la fornitura del pasto.
(7) L'utilizzo del buono pasto di cui al comma 3 è subordinato all'emissione da parte dell'esercizio alberghiero incaricato di una ricevuta fiscale comprovante un costo non inferiore a euro 1,10 per i buoni pasto del valore di euro 3,60 e di euro 1,30 per i buoni pasti del valore di euro 4,10 a carico del singolo dipendente.
(8) Il buono pasto di cui al comma 3 non spetta al personale che può fruire di un servizio mensa o un servizio sostitutivo presso la sede di servizio o nei pressi della stessa. In tale caso il prezzo mensa non può superare il prezzo praticato dalla mensa provinciale, gestito dalla società cooperativa di dipendenti provinciali a Bolzano.
(9) A livello di contrattazione decentrata vengono stabilite altre categorie di personale cui compete l'importo forfettario di euro 9,30 di cui l'articolo 5, comma 2, dell'allegato 1 al CCI 29.07.1999.
(10) Le disposizioni del presente contratto trovano applicazione dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.