Pubblicato nel B.U. Del 1° dicembre 2009, n. 49.
(1) Ai fini della formazione della graduatoria prevista dagli articoli 8 e 13 viene attribuito il seguente punteggio:
(2) Qualora sussistano i presupposti, i punti attribuiti sulla base delle singole lettere vengono cumulati.
(3) In caso di parità di punteggio vale la maggiore anzianità di servizio.