Pubblicato nel B.U. Del 1° dicembre 2009, n. 49.
(1) L’orario di lavoro settimanale e la retribuzione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale e verticale, corrisponde a:
(2) L’orario di lavoro settimanale in caso di un rapporto a tempo parziale del 75 per cento corrisponde a:
(3) In caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale alternante in due periodi verticali semestrali per il periodo da settembre a gennaio o da febbraio ad agosto si attribuisce un orario di lavoro a tempo pieno.
(4) Il personale di scuola dell’infanzia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50 per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura di 19 ore lavorative settimanali, spetta per l’intero biennio scolastico. Il personale svolge la sopraccitata prestazione lavorativa nel primo anno del biennio scolastico. L’istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta nell’arco di un quinquennio.
(5) L’orario di lavoro a tempo parziale può essere stabilito, d’intesa con il personale, anche in misura flessibile, al fine di garantire la copertura di particolari orari di servizio.