(1) A decorrere dal 01/09/2004 ai nuovi dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato è attribuita la posizione stipendiale dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 al CCP 16 aprile 1998, aggiornata annualmente. La base per l'attribuzione della posizione stipendiale è costituita dall'anzianità di servizio al momento dell'inquadramento, calcolata ai sensi dell'art. 15 del CCP 16 aprile 1998. Sono considerati altresì i servizi prestati senza titolo di studio ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 11/08/1998, n. 9 e dell'articolo 18 della legge provinciale 09/08/1999, n. 7.
(2) Ai nuovi dirigenti scolastici viene comunque garantito un inquadramento corrispondente a quello sulla base del maturato economico di cui al comma 3.
(3) L'inquadramento sulla base del maturato economico avviene nella posizione stipendiale del livello retributivo inferiore o superiore dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti ai sensi del contratto vigente per il personale dell'Amministrazione provinciale, pari o immediatamente superiore al trattamento economico maturato, che è formato dalla somma dei seguenti elementi retributivi di cui al vigente CCP per il personale docente:
- a) stipendio base *
- b) assegno servizi preruolo
- c) parte dello stipendio base maturato riferito alla successiva posizione stipendiale *
- d) indennità integrativa speciale *
- e) indennità ad personam *
- f) indennità di bilinguismo riferita alla laurea
- g) indennità provinciale
- h) parte dell' indennità provinciale maturata riferita alla successiva posizione stipendiale, fino alla terza posizione
- i) aumenti dell' indennità provinciale.
* comprensivo della tredicesima mensilità.
Ai nuovi dirigenti che precedentemente erano inquadrati quali docenti di scuola elementare, il trattamento economico maturato è aumentato nella misura del 6%.
(4) L'inquadramento di cui ai commi 1 e 3 è utile per il calcolo della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) nonché quale posizione di partenza per la progressione professionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.