(1) Il servizio prestato presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
(2) Ai fini della determinazione della retribuzione individuale di posizione ai dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico è attribuito, con decorrenza dal 01/09/2004, l'indennità di funzione provinciale annuale con applicazione del coefficiente 1,2 e, con decorrenza dal 01/09/2006, l'indennità di funzione provinciale annuale con applicazione del coefficiente 1,4.
(3) Limitatamente agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 ai dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico viene assegnata una retribuzione di risultato nella misura massima del 38% riferita all'indennità di funzione provinciale annuale (senza tredicesima).
(4) A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato ad ogni intendenza scolastica competente è messo a disposizione un apposito fondo annuale nella misura del 32% delle indennità di funzione spettanti per l'anno scolastico di riferimento ai rispettivi dirigenti scolastici comandati presso i nuclei operativi dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico, esclusa la tredicesima.
(5) In caso di valutazione positiva al singolo dirigente scolastico comandato presso i nuclei dei comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 spetta una retribuzione di risultato non inferiore al 24% riferita all'indennità di funzione provinciale annuale spettante, esclusa la tredicesima. Nel rispetto del fondo costituito presso la singola Intendenza scolastica, ai singoli dirigenti scolastici può essere assegnata una retribuzione di risultato nella misura massima di 40% dell'indennità di funzione provinciale annuale spettante, esclusa la tredicesima.