Pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 51.
(1) I comuni sono tenuti ad erogare ai dipendenti le ore di lavoro straordinario maturate fino alla data del 31.12.2004 nonché il salario di produttività eventualmente spettante. Il congedo ordinario maturato è da fruire nei limiti previsti dall'articolo 18 del CCI dell' 1.8.2002. L'eventuale parte restante delle ferie per l'anno 2004 viene comunicata assieme agli altri dati di cui all'articolo 1 comma 7 alla ripartizione del personale della Provincia e assunta nel nuovo rapporto di lavoro.