Pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2003, n. 41.
(1) L'assetto giuridico e retributivo del personale della dirigenza non medica del comparto del personale del servizio sanitario viene stabilito nella contrattazione di comparto, tenendo conto della normativa provinciale sulla dirigenza del servizio sanitario, delle specificità della sanità nonché dei principi desumibili dal contratto collettivo intercompartimentale dell'1.08.2002, inclusa la progressione professionale, nonché dal presente contratto collettivo intercompartimentale, garantendo che il trattamento retributivo variabile venga collegato alla prestazione di ore aggiuntive e/o al raggiungimento di risultati preventivamente concordati secondo le modalità da stabilirsi a livello di comparto. Tali risultati fanno riferimento ad obiettivi concernenti la produttività complessiva, individuale e di gruppo, la qualità e l'efficienza dei servizi nonché il migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
(2) Al personale di cui al comma 1 si applica il capo I del presente contratto. Ad esso non si applicano i seguenti articoli del C.C. I. 1° agosto 2002: