Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) I/Le dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del/la dirigente o dell'organizzazione sindacale.
(2) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
(3) Il/La dirigente scolastico/a può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione provinciale e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
(4) Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione provinciale sulle retribuzioni dei/delle dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione medesima.
(5) L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.