Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) A decorrere dal 1.1.2001 al personale dirigente delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, è corrisposta mensilmente un'indennità di trilinguismo; l'importo lordo annuale dell'indennità viene calcolato nella misura dell'11% dello stipendio annuo per dodici mesi e per posizioni stipendiali di cui all'allegata tabella A.