Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Ai docenti incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è corrisposta l'indennità di funzione provinciale, calcolata secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 3. L'indennità di funzione provinciale, comprensiva della rata della 13ma mensilità, è corrisposta in 12 mensilità.
(2) Ai docenti di scuola elementare in possesso di laurea e di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i docenti con diploma di laurea, incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è concessa una maggiorazione dell'indennità di funzione nella misura del 6% della retribuzione di cui all'articolo 6, comma 3, maturata all'inizio dell'incarico dirigenziale.
(3) A tutti i docenti incaricati della direzione di un'istituzione scolastica spetta la retribuzione di risultato di cui all'articolo 7. 3)
L'art. 40 è stato sostituito dall'art. 11 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.