Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di effettivo servizio. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'/della interessato/a per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
(2) Nel caso di recesso del/la dirigente scolastico/a, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
(3) Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del/la dirigente scolastico/a che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi 15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.
(4) Il/La dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'articolo 515 del D.Lgs. n. 297/1994.