Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) L'Amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il/la dirigente scolastico/a è tenuto ad accettare:
(2) Gli incarichi di cui al comma 1 nonché tutti gli altri incarichi conferiti dall'Amministrazione scolastica vengono retribuiti nelle misure da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. 2)
(3) Altri incarichi eventualmente assunti dai/dalle dirigenti scolastici/che devono essere approvati preventivamente dall'/dalla Intendente scolastico/a competente.
(4) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai/alle dirigenti scolastici/che nonché qualsiasi incarico ad essi/e conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 10 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.