Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Per i congedi parentali, i congedi, le aspettative ed altre assenze, trovano applicazione le vigenti disposizioni del contratto collettivo provinciale per il personale docente, ad eccezione dei permessi per motivi di studio nonché delle altre forme di flessibilizzazione e riduzioni dell'orario di lavoro.
(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella Provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel CCNL all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.
(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.