Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Il/La dirigente scolastico/a, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.
(2) Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal TU 16.4.1994, n. 297, e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'articolo 18.