(1) Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.
(2) In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del/la dirigente scolastico/a sono assunti dall'Amministrazione come processo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
(3) Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
(4) L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del/la dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario a ciascun/a dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli.
(5) L'Amministrazione provinciale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei/delle dirigenti.
(6) Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'Amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall'Università, da soggetti pubblici o da agenzie private specializzate nel settore e da associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei/delle dirigenti scolastici/che e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
(7) La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'/dalla competente intendente scolastico/a con i/le dirigenti interessati/e ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
(8) Il/La dirigente scolastico/a può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al/la dirigente scolastico/a può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
(9) Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal/la dirigente scolastico/a ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, la stessa si assume l'intera spesa sostenuta e debitamente documentata.
(10) Fatto salvo quanto previsto al comma 9, ai/alle dirigenti scolastici/che si applicano le ulteriori provvidenze in materia di formazione previste per il personale dirigenziale provinciale.