(1) Il presente contratto concerne il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2003 per la parte economica e il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2004 per la parte normativa.
(2) La disdetta del presente contratto collettivo provinciale può essere data da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso contrario il presente contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
(3) Le piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.
(4) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dal presente contratto trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche per il personale di cui all'articolo 1. Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434 del 1996, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.