(1) Il presente contratto provinciale si applica a tutto il personale dirigente delle scuole a carattere statale di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico/a.
(2) Il/La dirigente scolastico/a, in coerenza con il profilo delineato nell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli/delle alunni/e, la libertà di insegnamento dei/delle docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
(3) Il/La dirigente scolastico/a esercita le funzioni per le finalità istituzionali e, con l'autonomia, le competenze e la responsabilità definite dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.