Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) Il personale medico viene inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2002, nei livelli retributivi del ruolo unico di cui all'articolo 25. I dirigenti sanitari con specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto vengono inquadrati nel ruolo unico di fascia funzionale A. I dirigenti sanitari che non abbiano conseguito la specializzazione sono inquadrati nel ruolo unico di fascia funzionale B e passano nella fascia funzionale A dopo 5 anni di servizio effettivo nella medesima disciplina nel ruolo di fascia funzionale B o quando conseguono la specializzazione nella disciplina od in disciplina equipollente. Il periodo di formazione non viene calcolato.
(2) L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore avviene nel rispetto del maturato economico formato dallo stipendio base compresi l'indennità provinciale di bilinguismo e del trattamento di anzianità. Per la determinazione dell'effettivo anno di servizio si tiene conto dei servizi prestati presso le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale.