Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) Il personale medico riammesso in servizio viene inquadrato nella stessa fascia funzionale in cui era inquadrato al momento di cessazione dal servizio. Ad esso viene attribuito un trattamento economico stabilito da un apposita commissione tecnica, tenuto conto dell'esperienza professionale attinente all'impiego previsto, escluso ogni riconoscimento di servizio.