Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) La normativa riguardante le ore prestate e l'indennità di risultato hanno automatica e immediata validità anche per il personale medico veterinario delle aziende sanitarie operante in posizione di distacco o messo a disposizione presso la Provincia.